Il processo di definizione dei diritti del malato ha attraversato gli ultimi decenni, con una accelerazione a partire dalla fine degli anni’80
Prima degli anni ‘90, il riconoscimento del diritto all’uguaglianza, alla pari dignità sociale, al lavoro e alle cure mediche in caso di malattia, quest’ultimo nell’ottica di un più generale diritto dell’individuo alla salute, erano sanciti all’interno della nostra Costituzione (1947), negli articoli 3 e 32, e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 (art. 1; 2; 3; 23; 25)
Per avere un documento specifico sul diabete, bisogna aspettare il 1989, quando i rappresentanti dei governi, dei ministeri della Sanità e delle organizzazioni di pazienti di tutti i Paesi europei si riunirono a Saint Vincent, su invito dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dell’Idf (International Diabetes Federation), e sottoscrissero un documento che è rimasto un caposaldo, a livello internazionale, nella lotta contro questa patologia.
La Dichiarazione di Saint Vincent, partendo dal riscontro che circa 10 milioni di cittadini europei rischiavano di sviluppare una forma di diabete, stabilì alcune aree di intervento. Tra queste:
- favorire una piena integrazione dei cittadini diabetici nella società
- avviare programmi per la diagnosi e il controllo del diabete e delle sue complicanze
- far crescere la consapevolezza, diffondendo le conoscenze funzionali alla prevenzione e alla gestione del diabete non solo tra i malati (auto-cura), ma anche presso le loro famiglie, i loro ambienti di lavoro e le équipe mediche
- prevenire le complicanze e ridurre morbilità, mortalità e costi imputabili alla malattia
- adottare sistemi di monitoraggio informatici delle procedure diagnostiche e terapeutiche
- sostenere la ricerca
Nel novembre del 2002, è stata presentata a Bruxelles la Carta europea dei diritti del malato. A differenza di altri documenti che l’hanno preceduta, più focalizzati sugli aspetti tecnici, il fulcro delle affermazioni in essa contenute riguardano il malato, inteso come persona, come soggetto inalienabile di diritti fondamentali e "concreti".
Il paziente ha diritto:
- a misure di prevenzione
- all’accesso ai servizi sanitari
- a tutti i tipi di informazione relativi al suo stato di salute, ai servizi sanitari e al loro utilizzo, nonché a quelli resi disponibili dalla ricerca scientifica e dalla innovazione tecnologica
- al consenso, ovvero al diritto ad accedere a tutte le informazioni che possono metterlo in condizione di operare una scelta consapevole
- alla libera scelta delle cure, dei trattamenti, delle terapie e dei medici
- alla privacy e alla confidenzialità
- al rispetto del tempo, ovvero a tempi di attesa ragionevoli oppure alla possibilità di usufruire di servizi alternativi di qualità comparabile, con un rimborso dei costi sostenuti
- all’osservanza di standard di qualità
- alla sicurezza, ovvero ad essere libero dai danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari e dagli errori dei medici
- alla innovazione, ovvero a procedure diagnostiche o terapeutiche avanzate, indipendentemente dai costi
- ad evitare sofferenze e dolore non necessari
- ad un trattamento personalizzato
- al reclamo
- al risarcimento