Una legge italiana che ha fatto scuola, mirata sul diabete e su chi ne è affetto. Purtroppo la sua attuazione non è stata all’altezza delle aspettative
Dal 1987, in Italia, è in vigore la legge sulla prevenzione e la cura del diabete. Frutto di uno sforzo comune di associazioni di volontariato, diabetologi e politici (la proposta di legge fu presentata per la prima volta nel 1982), la legge 115/87, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26/3/87 n.71, fu considerata, a suo tempo, una grande conquista. Purtroppo, a tutt’oggi, questa legge risulta ampiamente disattesa per la scarsità dei finanziamenti e per la mancanza di un coordinamento centrale. Le leggi di attuazione regionale, infatti, hanno privilegiato diverse interpretazioni che hanno accresciuto la confusione.
Articolata in 10 articoli, la legge prevede una serie di interventi a carico delle Regioni, con i seguenti obiettivi (art.1):
- prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica (art. 2)
Le Regioni (attraverso le Unità Sanitarie locali e i Servizi di Diabetologia in coordinamento con i Servizi Sanitari Distrettuali e con i Servizi di Medicina Scolastica) hanno il compito di individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico e di programmare gli interventi sanitari su tali fasce.
- miglioramento delle modalità di cura e assistenza dei cittadini diabetici (art. 3, 4 e 5)
Ai cittadini diabetici si offrono gratuitamente, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, anche altri eventuali presidi sanitari, quando vi sia una specifica prescrizione e il diretto controllo dei servizi di diabetologia. Per usufruirne, viene rilasciata una tessera personale (D.M n.23/1988) che attesta l´esistenza della malattia. Le Regioni devono, in base ai bisogni della popolazione di competenza, istituire dei Servizi Specialistici Diabetologici, tra questi alcuni a livello ospedaliero e almeno uno di Diabetologia Pediatrica.
- prevenzione delle complicanze del diabete mellito (art. 5)
I servizi specialistici diabetologici istituiti dalle Regioni devono rispondere a criteri di uniformità, validi a livello nazionale (legge n.833/1978) e svolgono compiti di prevenzione del diabete, prevenzione delle complicanze, terapia d’emergenza, consulenza ed educazione.
- facilitazione del reinserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative e agevolazione del reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze tardive del diabete (art. 8)
Il vecchio "certificato di sana e robusta costituzione", che non poteva essere concesso ai diabetici ed era dunque discriminante, viene sostituito dal certificato di idoneità fisica. Questo certificato attesta «lo stato di malattia diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico».
- miglioramento dell’educazione e della coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica e promozione dell’educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia (art.7)
Devono essere promosse iniziative di educazione sanitaria rivolte ai diabetici, per rinforzare la collaborazione tra paziente e servizi socio-sanitari, e alla popolazione in generale attraverso scuole, centri sportivi e strutture socio-sanitarie locali
- preparazione e aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi (art. 6)
Devono essere attuati corsi periodici di formazione e di aggiornamento professionale sul diabete mellito, rivolti al personale che opera nelle strutture sanitarie.
L’art. 9 individua nelle Associazioni di volontariato i collaboratori per eccellenza dei servizi sanitari; infine l’art.10 riguarda il finanziamento della legge stessa.