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Avere il diabete è un handicap?

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Il diabete è una patologia che presenta manifestazioni variabili, nella persona e nel tempo. Chi ne è affetto può stare bene, oppure avere concrete difficoltà. Questa specificità lascia all’individuo la scelta di ricorrere o meno alle tutele di legge. Ovviamente parliamo di chi si trova nel primo caso, poiché nel secondo caso non esistono dubbi di sorta

La legge n.104 del 5 febbraio 1992,  spesso citata tra le leggi che il diabetico deve conoscere, è la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Tale legge, all’art. 3, stabilisce che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»; nello stesso articolo, al comma 3, è detto che «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità». La situazione di gravità dà diritto ai benefici specificati nell’art. 33.

Ma chi decide la presenza di handicap, eventualmente grave? L’accertamento dell’handicap (art. 4) è effettuato «dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali».

La questione, come si può ben immaginare, è se il diabete rappresenti o meno un handicap. Di fatto, chi è affetto da diabete mellito può chiedere l’accertamento di invalidità che dà diritto alle agevolazioni previste dalle leggi (in base al grado di invalidità accertato).
La richiesta di invalidità, dunque, consentirebbe l’accesso a (*):

  • diritto all’inserimento nelle liste per la collocazione obbligatoria
  • elevazione nei limiti di età nei concorsi pubblici
  • diritto ad ottenere mansioni compatibili con l’infermità invalidante
  • maggiori garanzie per la conservazione del posto
  • eventuale diritto ad alcune forme di sovvenzionamento
  • diritto per i parenti a particolari agevolazioni per permettere l’assistenza al paziente (legge n. 104/1992)
  • precedenza nell’assegnazione della sede di lavoro (legge n. 104/1992)

D’altro canto, la scelta di richiedere l’invalidità viene contestata (non nel diritto, naturalmente, ma nell’opportunità) da molte Associazioni che lottano per l’affermazione dei diritti del diabetico e che combattono la visione del diabete come una malattia invalidante. 

Le ragioni addotte sono :

  • il diabete, ben controllato, non può considerarsi un handicap. Chi ne è affetto, se si sottopone alla terapia e conduce uno stile di vita corretto e monitorato, non è un invalido
  • psicologicamente, la concezione del diabete come handicap, ha conseguenze negative sulla motivazione necessaria alla gestione della malattia. Impone dei limiti dall’esterno, privando l’individuo della sfida e della possibilità di sperimentare le proprie reali possibilità
  • da un punto di vista sociale, ricorrere all’assistenza dello Stato anche quando la persona diabetica è in buona salute, è considerato poco “etico” e lesivo della dignità della persona
  • lo status di invalido garantisce certamente delle protezioni, sia in senso economico che sociale, ma tutelando l’individuo anche dalla competitività professionale, lo esclude dalla possibilità di raggiungere obiettivi di carriera e, dunque, dalla piena realizzazione professionale.

Note:
(*) Fonte: sito Federazione Regionale Associazioni Toscane Diabetici (F.T.D.). Grazie all’azione della F.T.D., la Toscana è  stata la prima regione in Italia a deliberare delle linee guida per la patente ai diabetici

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