Cosa si deve fare per adottare un bambino? Il fatto che uno dei due aspiranti genitori abbia il diabete pregiudica l’esito della procedura di adozione?
La scelta dell’adozione è il punto di arrivo di una riflessione profonda e maturata dalla coppia nel corso di lunghi anni. La presenza del diabete può generare molti fantasmi in entrambi i coniugi, per questo è bene informarsi in anticipo.
La procedura standard per l’adozione prevede l’invio di una "dichiarazione di disponibilità all’adozione" all’Ufficio di Cancelleria civile del Tribunale per i Minori della propria Regione. Si possono inviare anche più richieste a più Tribunali, nella dichiarazione si può specificare se si è disponibili anche ad una adozione internazionale, ad accogliere due o più fratelli oppure bambini con handicap. La domanda va accompagnata dai seguenti documenti in carta semplice:
- Certificato di nascita dei richiedenti;
- Stato di famiglia;
- Dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti, occorre il certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
- Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciato dal medico curante;
- Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
- Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
- Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Entro 15 giorni, se i coniugi hanno tutti i requisiti, il giudice incarica i servizi sociali degli Enti Locali territoriali a svolgere indagini per valutare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, eventuali precedenti penali, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti ed i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il bambino. Le indagini devono svolgersi entro 4 mesi dalla richiesta del giudice. Questi enti, alla fine, inviano una relazione al Tribunale per i Minori e il giudice incontrerà la coppia per un colloquio conoscitivo, in seguito al quale deciderà se accogliere o meno la domanda di adozione. Se la domanda viene rifutata (il rifiuto deve essere motivato) la coppia ha 10 giorni di tempo per il ricorso; se invece viene accettata essa è valida per l’adozione di bambini italiani per tre anni. Per l’adozione internazionale, dopo ulteriori colloqui, viene rilasciato un Decreto di Idoneità. La coppia ha poi un anno di tempo per rivolgersi ad un Ente Autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Allo scadere dei tre anni bisogna ripetere l’intera procedura.
Se uno dei coniugi è diabetico la preoccupazione si concentrerà, ovviamente, sulle indagini mediche sullo stato di salute degli aspiranti genitori. La legge n. 184 del 1983 sull’adozione dei minori permette l’adozione ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati, «che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare».
In sostanza la malattia, per impedire la dichiarazione di idoneità, deve essere invalidante ovvero impedire alla coppia di prendersi cura, “educare, istruire e mantenere” il bambino adottato.
Il diabete, sia di tipo 1 sia di tipo 2, non rientra in questi casi, soprattutto se ben controllato, dunque non dovrebbe rappresentare un ostacolo. Va tuttavia detto che l’ultima parola sull’idoneità è lasciata alla discrezione del Tribunale dei Minori e dei suoi esperti.